Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo
1983 fissa i valori limite per le particelle sospese:
la media aritmetica delle concentrazioni medie nelle 24 ore
rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari
a 150 µg/mc;
il 95° percentile delle concentrazioni medie nelle 24 ore
rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari
a 300 µg/mc.
Il
DPR n. 203 del 24 maggio 1988 prevede dei valori guida per le
particelle sospese:
la media aritmetica delle concentrazioni medie nelle 24 ore
rilevate nell'arco di 1 anno ha il valore guida di 40-60 FN
equiv/mc;
il valore medio nelle 24 ore ha il valore guida di 100-150 FN
equiv/mc.
Il
Decreto Ministeriale del 25/11/94 fissa il livello di attenzione
ed il livello di allarme per quanto riguarda le particelle sospese
totali nelle aree urbane: considerando la media delle medie
orarie rilevate nell'arco di 24 ore il livello di attenzione
è fissato in 150 µg/mc, mentre il livello di allarme
è posto a 300 µg/mc.
Il
DM 25/11/94 prevede anche il monitoraggio della frazione respirabile
delle polveri sospese (PM10), prefissando come obiettivo di
qualità il valore di 40 µg/mc (da raggiungere
a partire dal primo gennaio 1999).
Il DM 21/04/99 individua i criteri ambientali e sanitari in
base ai quali i Sindaci possono limitare la circolazione degli
autoveicoli per migliorare la qualità dell’aria
nelle aree urbane.
Il
Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in
parte le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive
Europee, pone come valore limite giornaliero per il PM10
50 µg/mc (da raggiungere entro il 2005), come limite
annuale 40 µg/mc (anche questo da raggiungere entro
il 2005).
NB:
I livelli di attenzione sono definiti come le concentrazioni
di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione,
cioè una situazione di inquinamento atmosferico che,
se persistente, determina il rischio di raggiungere lo stato
d’allarme. Lo stato di allarme è definito come
uno stato suscettibile di determinare una condizione di rischio
ambientale e sanitario. Gli stati di attenzione o di allarme
si raggiungono quando, al termine di un ciclo di monitoraggio,
si rileva il superamento, per uno o più inquinanti, del
livello di attenzione o di allarme. Quando questi livelli vengono
raggiunti scatta una serie di provvedimenti finalizzata alla
difesa della popolazione da eventuali esposizioni a rischio.