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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983 fissa i valori limite per le particelle sospese:
la media aritmetica delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari a 150 µg/mc;
il 95° percentile delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari a 300 µg/mc.

Il DPR n. 203 del 24 maggio 1988 prevede dei valori guida per le particelle sospese:
la media aritmetica delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno ha il valore guida di 40-60 FN equiv/mc;
il valore medio nelle 24 ore ha il valore guida di 100-150 FN equiv/mc.

Il Decreto Ministeriale del 25/11/94 fissa il livello di attenzione ed il livello di allarme per quanto riguarda le particelle sospese totali nelle aree urbane: considerando la media delle medie orarie rilevate nell'arco di 24 ore il livello di attenzione è fissato in 150 µg/mc, mentre il livello di allarme è posto a 300 µg/mc.

Il DM 25/11/94 prevede anche il monitoraggio della frazione respirabile delle polveri sospese (PM10), prefissando come obiettivo di qualità il valore di 40 µg/mc (da raggiungere a partire dal primo gennaio 1999).
Il DM 21/04/99 individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci possono limitare la circolazione degli autoveicoli per migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane.

Il Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in parte le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive Europee, pone come valore limite giornaliero per il PM10 50 µg/mc (da raggiungere entro il 2005), come limite annuale 40 µg/mc (anche questo da raggiungere entro il 2005).

NB: I livelli di attenzione sono definiti come le concentrazioni di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione, cioè una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio di raggiungere lo stato d’allarme. Lo stato di allarme è definito come uno stato suscettibile di determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario. Gli stati di attenzione o di allarme si raggiungono quando, al termine di un ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento, per uno o più inquinanti, del livello di attenzione o di allarme. Quando questi livelli vengono raggiunti scatta una serie di provvedimenti finalizzata alla difesa della popolazione da eventuali esposizioni a rischio.

caratteristiche
sorgenti
diffusione
effetti sull'uomo
effetti sull'ambiente
 
 
 

DPCM 28-03-1983

DPR 203 24-05-1988

DM 25-11-1994

DM 21-04-1999

DM 02-04-2002