Decreto 21 aprile 1999, n. 163

Gazzetta ufficiale n.135 dell'11 giugno 1999

Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione


Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo 2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità in merito alla
determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire, di concerto con il Ministro della sanità, i criteri ambientali e sanitari per l'adozione delle misure di limitazione della circolazione ai fini della prevenzione atmosferico;
Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili;
Vista la direttiva europea 96/62/CEE, in materia di tutela della qualità dell'aria;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983, in
merito agli standard di qualità dell'aria e del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in
ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
Visti i propri decreti in data 20 maggio 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo dell'inquinamento atmosferico ed alla realizzazione dei piani di risanamento della qualità dell'aria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, recante l'atto di indirizzo e
coordinamento in materia di inquinamento urbano;
Visto il proprio decreto 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, che aggiorna i limiti di concentrazione ed i limiti di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10, per il
benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1996, in materia di verifica dei
gas di scarico degli autoveicoli in circolazione;
Vista la direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991;
Vista la direttiva 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 29 febbraio 1996;
Vista la direttiva 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 4 settembre 1995;
Vista la direttiva 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1997;
Vista la direttiva 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro
dell'ambiente del 23 marzo 1992;
Vista la direttiva 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dei
trasporti del 27 marzo 1997;
Vista la direttiva 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
Vista la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera b), del nuovo codice della strada;
Visto il proprio decreto 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, concernente la mobilità sostenibile nelle aree urbane;
Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in evidenza situazioni critiche in
relazione alle concentrazioni atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle sospese;
Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute delle popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti sopracitate nell'aria delle
città;
Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle
sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 marzo 1999;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità
delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.
3. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il
controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996.

Articolo 2

1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e Azienta unità sanitaria locale (AUSL):
a) entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio
comunale con l'indicazione delle aree maggiormente interessate dall'inquinamento e della popolazione in esse presente, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al
presente decreto;
b) al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.
2. I sindaci di cui all'articolo 1, comma 2, assicurano la diffusione al pubblico della valutazione preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne inviano
copia al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

Articolo 3

1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base della valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, in fase di prima applicazione e successivamente entro
il 1 febbraio di ogni anno, sulla base del rapporto annuale di cui allo stesso articolo 2, comma 1, dispongono le misure programmate, permanenti o periodiche, di
limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, secondo quanto indicato dal successivo articolo 4.
2. Le misure di cui al precedente comma devono essere adottate in zone del centro abitato per ridurre i livelli di inquinamento nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale, sulla qualità dell'aria, in cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del valore obbiettivo di qualità di cui all'allegato IV del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994. Le zone del centro abitato in cui vengono applicate le misure devono essere di
estensione tale da coinvolgere le sorgenti di emissione significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell'area di superamento tenendo conto della esigenza di non determinare situazioni critiche in altre aree.
3. Ove la valutazione preliminare e successivamente, il rapporto annuale sulla qualità dell'aria individui aree in cui si verificano nell'arco dell'anno superamenti
significativi e frequenti dei livelli di attenzione di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, i sindaci adottano le misure di limitazione
della circolazione di cui ai commi 1 nelle zone di cui al comma 2 applicando criteri analoghi a quelli indicati nel comma 2 e nell'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7.
4. Le misure di cui ai precedenti commi, sono inserite, a cura della provincia e della regione, nel piano di intervento operativo di cui all'articolo 9, del decreto 20
maggio 1991 e nei piani di risanamento della qualità dell'aria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 24 maggio 1988, n. 203.
5. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, almeno annuale, e possono essere modificate nel corso dell'anno sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero
di peggioramento, dello stato della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti in un periodo rappresentativo.
6. Qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare non venga predisposta in tempo utile, in fase di
prima attuazione i sindaci, sentite l'ARPA e l'AUSL, adottano comunque, in via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle zone a maggiore congestione di
traffico.

Articolo 4

1. Quando il valore medio annuo di concentrazione del benzene in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della   circolazione dei veicoli a motore ad accensione comandata nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamenti rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.
2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore ad accensione comandata, di cui all'allegato 3, punto 1, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di benzene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
3. Quando il valore medio annuo di concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore, indicate nell'allegato 3, punto 2, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
4. Quando il valore medio annuo rilevato per le particelle sospese PM10 in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione degli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli azionati da motore ad accensione spontanea, indicate nell'allegato 3, punto 3, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di particelle sospese PM10, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
5. Sono esentati dalle misure di limitazione della circolazione i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al servizio di portatori   di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici, nonché gli autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di un motore termico) e gli autoveicoli a minimo impatto ambientale che saranno individuati ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998.
6. Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate alternative trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilità delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti. A tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da realizzare tramite l'utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del parco veicolare.
7. Per l'attivazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione, i sindaci adottano misure adeguate per l'individuazione delle diverse tipologie di autoveicoli indicate nel decreto ai fini del controllo delle stesse.

Articolo 5

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994, è sostituito dal seguente:
" 2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della concentrazione di IPA, le misure devono essere effettuate in modo discontinuo secondo quanto riportato
nell'allegato VII.".

Articolo 6

1. Il decreto 23 ottobre 1998, recante l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1998, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 - Valutazione preliminare della qualità dell'aria

1. La valutazione preliminare è finalizzata alla definizione, relativamente agli inquinanti normati, dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale al 1998, sulla base delle informazioni fornite dalle reti di rilevamento e dalle campagne di misura, effettuate anche mediante mezzi mobili, campionatori passivi o attivi, o altro idoneo sistema di rilevamento, nonché dall'inventario delle sorgenti emissive, stazionarie e mobili, e dall'impiego di modelli certificati da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute dai Governi a livello nazionale o internazionale o validati secondo procedure documentate.
2. In via generale, viene seguita la seguente procedura:
a) organizzare i dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni fisse o da campagne di misura e i dati metereologici disponibili;
b) integrare, se necessario, con ulteriori misurazioni i dati sub a);
c) redigere un inventario delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale;
d) se necessario integrare, tramite l'uso di modelli le misurazione sub a) e b) con i dati sub c) per valutare la distribuzione delle concentrazioni di inquinanti;
e) presentare i risultati ottenuti dalla valutazione in forma di mappe del territorio comunale in cui vengano individuate le aree in cui sono superati o sono a rischio di
superamento i livelli di attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualità dell'aria;
f) effettuare una valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
g) sulla base delle valutazioni effettuate sub e) e f), individuare le aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno
essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore;
h) stabilire le prime misure di prevenzione finalizzate alla riduzione delle emissioni dalle sorgenti stazionarie e mobili.

Allegato 2 - Rapporto annuale sulla qualità dell'aria

Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale, per gli inquinanti normati, e di informazione sulle
misure di prevenzione già adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti sulla base delle misure programmate.
Il rapporto contiene:
a) un quadro dei dati raccolti nel corso dell'anno mediante i sistemi di rilevamento e le campagne di misura effettuate;
b) l'inventario aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di sorgenti;
c) le informazioni sull'andamento dei parametri meteoclimatici;
d) le mappe della concentrazione degli inquinanti in relazione al loro andamento nel corso dell'anno ottenute integrando eventualmente le misure con le simulazioni modellistiche;
e) la valutazione della qualità dell'aria e dei fattori meteoclimatici ed antropici coinvolti;
f) la valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
g) le misure di prevenzione attuate ed un'analisi critica dei risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento alle zone oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 1 ed a quelle che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza di detti provvedimenti (es. aree limitrofe);
h) i programmi di rilevazione per l'anno successivo;
i) sulla base delle valutazioni effettuate sub d), e), f) e g), l'individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore.

Allegato 3 - Tipologie dei veicoli per i quali può essere consentita la circolazione

N. 1. - Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE.
N. 2. - Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE;
autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE
conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera A), della stessa direttiva;
autoveicoli destinati al trasporto delle merci e delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE
conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa direttiva;
autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate.
N. 3. - Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CE;
autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE
conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa direttiva;
autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto di persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate.