| Decreto 21 aprile 1999, n. 163 | 
| Gazzetta ufficiale n.135 dell'11 giugno 1999 | 
| Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione | 
Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della 
sanità
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo 
2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero 
della sanità in merito alla
determinazione dei limiti massimi di 
accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli 
inquinanti;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare 
l'articolo 3, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di 
stabilire, di concerto con il Ministro della sanità, i criteri ambientali e 
sanitari per l'adozione delle misure di limitazione della circolazione ai fini 
della prevenzione atmosferico;
Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in 
materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili;
Vista la 
direttiva europea 96/62/CEE, in materia di tutela della qualità 
dell'aria;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 
marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 
del 28 maggio 1983, in
merito agli standard di qualità dell'aria e del 
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai valori limite 
ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in
ambiente esterno ed i 
relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
Visti i propri 
decreti in data 20 maggio 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 
31 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo dell'inquinamento 
atmosferico ed alla realizzazione dei piani di risanamento della qualità 
dell'aria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, recante l'atto di 
indirizzo e
coordinamento in materia di inquinamento urbano;
Visto il 
proprio decreto 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 
13 dicembre 1994, che aggiorna i limiti di concentrazione ed i limiti 
di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, 
e stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria per la frazione delle particelle 
sospese PM10, per il
benzene e per gli idrocarburi policiclici 
aromatici;
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il 
Nuovo codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e 
della navigazione del 5 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 
del 7 marzo 1996, in materia di verifica dei
gas di scarico degli autoveicoli 
in circolazione;
Vista la direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni 
inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 
dicembre 1991;
Vista la direttiva 94/12/CEE, in materia di emissioni 
inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 
del 29 febbraio 1996;
Vista la direttiva 93/59/CEE, in materia di emissioni 
inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro 
dei trasporti del 4 settembre 1995;
Vista la direttiva 96/69/CE, in materia 
di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto 
del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1997;
Vista la direttiva 
91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il 
trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del 
Ministro
dell'ambiente del 23 marzo 1992;
Vista la direttiva 96/1/CE, in 
materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle 
persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dei
trasporti del 27 
marzo 1997;
Vista la direttiva 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni 
inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
Vista la direttiva del Ministero 
dei lavori pubblici 7 luglio 1998, concernente il controllo dei gas di scarico 
dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera b), del 
nuovo codice della strada;
Visto il proprio decreto 27 marzo 1998, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, concernente la mobilità 
sostenibile nelle aree urbane;
Considerato che i dati raccolti annualmente 
nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, 
mettono in evidenza situazioni critiche in
relazione alle concentrazioni 
atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle 
sospese;
Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute delle 
popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti 
sopracitate nell'aria delle
città;
Considerato che le sorgenti mobili sono 
le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e 
idrocarburi policiclici aromatici, di particelle
sospese, di ossidi di azoto 
e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella 
generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
Udito il parere del 
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, con nota del 23 marzo 1999;
Emana il seguente 
regolamento:
Articolo 1
1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 
1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci 
adottano le misure di
limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, 
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 
I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i 
comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e 
l'entità
delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli 
di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, 
nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di 
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, 
n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di 
inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del 
decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui 
all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n.285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.
3. Quale misura 
preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei 
centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato 
il
controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal 
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 
1996.
Articolo 2
1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, i sindaci 
dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del supporto tecnico 
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e Azienta unità 
sanitaria locale (AUSL):
a) entro un mese dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare 
della qualità dell'aria del territorio
comunale con l'indicazione delle aree 
maggiormente interessate dall'inquinamento e della popolazione in esse presente, 
secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al
presente decreto; 
b) al 
termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo, provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le 
indicazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.
2. I sindaci di cui 
all'articolo 1, comma 2, assicurano la diffusione al pubblico della valutazione 
preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne inviano
copia al 
Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.
Articolo 3
1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base della 
valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, in fase di prima applicazione e 
successivamente entro
il 1 febbraio di ogni anno, sulla base del rapporto 
annuale di cui allo stesso articolo 2, comma 1, dispongono le misure 
programmate, permanenti o periodiche, di
limitazione o divieto della 
circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, secondo 
quanto indicato dal successivo articolo 4. 
2. Le misure di cui al precedente 
comma devono essere adottate in zone del centro abitato per ridurre i livelli di 
inquinamento nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, 
successivamente, dal rapporto annuale, sulla qualità dell'aria, in cui sia 
dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del valore obbiettivo 
di qualità di cui all'allegato IV del decreto del Ministro dell'ambiente 25 
novembre 1994. Le zone del centro abitato in cui vengono applicate le misure 
devono essere di 
estensione tale da coinvolgere le sorgenti di emissione 
significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell'area di 
superamento tenendo conto della esigenza di non determinare situazioni critiche 
in altre aree.
3. Ove la valutazione preliminare e successivamente, il 
rapporto annuale sulla qualità dell'aria individui aree in cui si verificano 
nell'arco dell'anno superamenti
significativi e frequenti dei livelli di 
attenzione di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 25 
novembre 1994, i sindaci adottano le misure di limitazione
della circolazione 
di cui ai commi 1 nelle zone di cui al comma 2 applicando criteri analoghi a 
quelli indicati nel comma 2 e nell'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7.
4. Le 
misure di cui ai precedenti commi, sono inserite, a cura della provincia e della 
regione, nel piano di intervento operativo di cui all'articolo 9, del decreto 
20
maggio 1991 e nei piani di risanamento della qualità dell'aria di cui 
all'articolo 4, comma 1, del decreto 24 maggio 1988, n. 203.
5. Le misure di 
cui al comma 1 hanno efficacia, almeno annuale, e possono essere modificate nel 
corso dell'anno sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero
di 
peggioramento, dello stato della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti 
in un periodo rappresentativo.
6. Qualora non siano disponibili i dati 
necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare 
non venga predisposta in tempo utile, in fase di
prima attuazione i sindaci, 
sentite l'ARPA e l'AUSL, adottano comunque, in via precauzionale, le misure di 
cui al comma 1 nelle zone a maggiore congestione di
traffico.
Articolo 4
1. Quando il valore medio annuo di concentrazione del benzene in atmosfera, 
nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal 
rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al 
decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la 
limitazione della   circolazione dei veicoli a motore ad accensione 
comandata nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai 
livelli di inquinamenti rilevati nell'area di superamento. La limitazione può 
essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, 
giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle 
valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. 
2. Il sindaco può consentire la 
circolazione delle tipologie di veicoli a motore ad accensione comandata, di cui 
all'allegato 3, punto 1, nel caso che il loro contributo, in termini di 
emissioni di benzene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di 
qualità.
3. Quando il valore medio annuo di concentrazione degli idrocarburi 
policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, in atmosfera, nelle 
aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto 
annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al decreto 
del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la 
limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle zone dove le sorgenti 
mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area 
di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero 
articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi 
dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco 
può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore, indicate 
nell'allegato 3, punto 2, nel caso che il loro contributo, in termini di 
emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) 
pirene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
4. 
Quando il valore medio annuo rilevato per le particelle sospese PM10 in 
atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e 
successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore 
obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il 
sindaco dispone la limitazione della circolazione degli autoveicoli azionati da 
motore a accensione spontanea nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione 
contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La 
limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per 
fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla 
base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la 
circolazione delle tipologie di veicoli azionati da motore ad accensione 
spontanea, indicate nell'allegato 3, punto 3, nel caso che il loro contributo, 
in termini di emissioni di particelle sospese PM10, risulti compatibile col 
raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
5. Sono esentati dalle misure di 
limitazione della circolazione i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e 
di pubblica utilità, i mezzi adibiti al servizio di portatori   di 
handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici, nonché gli 
autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di un motore termico) e gli 
autoveicoli a minimo impatto ambientale che saranno individuati ai fini 
dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 
1998. 
6. Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della 
circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate alternative 
trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilità 
delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti. A 
tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende 
esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di 
significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da 
realizzare tramite l'utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del 
parco veicolare.
7. Per l'attivazione dei provvedimenti di limitazione della 
circolazione, i sindaci adottano misure adeguate per l'individuazione delle 
diverse tipologie di autoveicoli indicate nel decreto ai fini del controllo 
delle stesse.
Articolo 5
1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994, è sostituito dal 
seguente:
" 2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della 
concentrazione di IPA, le misure devono essere effettuate in modo discontinuo 
secondo quanto riportato
nell'allegato VII.".
Articolo 6
1. Il decreto 23 ottobre 1998, recante l'individuazione dei criteri 
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di 
limitazione della circolazione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 
del 6 novembre 1998, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di 
farlo osservare.
Allegato 1 - Valutazione preliminare della qualità dell'aria
1. La valutazione preliminare è finalizzata alla definizione, relativamente 
agli inquinanti normati, dello stato della qualità dell'aria nel territorio 
comunale al 1998, sulla base delle informazioni fornite dalle reti di 
rilevamento e dalle campagne di misura, effettuate anche mediante mezzi mobili, 
campionatori passivi o attivi, o altro idoneo sistema di rilevamento, nonché 
dall'inventario delle sorgenti emissive, stazionarie e mobili, e dall'impiego di 
modelli certificati da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche 
riconosciute dai Governi a livello nazionale o internazionale o validati secondo 
procedure documentate.
2. In via generale, viene seguita la seguente 
procedura:
a) organizzare i dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni 
fisse o da campagne di misura e i dati metereologici disponibili;
b) 
integrare, se necessario, con ulteriori misurazioni i dati sub a);
c) 
redigere un inventario delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e 
temporale;
d) se necessario integrare, tramite l'uso di modelli le 
misurazione sub a) e b) con i dati sub c) per valutare la distribuzione delle 
concentrazioni di inquinanti;
e) presentare i risultati ottenuti dalla 
valutazione in forma di mappe del territorio comunale in cui vengano individuate 
le aree in cui sono superati o sono a rischio di
superamento i livelli di 
attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualità dell'aria;
f) effettuare 
una valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di 
emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
g) sulla base delle 
valutazioni effettuate sub e) e f), individuare le aree in cui dovranno essere 
ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che 
dovranno
essere soggette a tal fine a misure di limitazione della 
circolazione dei veicoli a motore;
h) stabilire le prime misure di 
prevenzione finalizzate alla riduzione delle emissioni dalle sorgenti 
stazionarie e mobili.
Allegato 2 - Rapporto annuale sulla qualità dell'aria
Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello stato della 
qualità dell'aria nel territorio comunale, per gli inquinanti normati, e di 
informazione sulle
misure di prevenzione già adottate, sui risultati ottenuti 
e su quelli previsti sulla base delle misure programmate.
Il rapporto 
contiene:
a) un quadro dei dati raccolti nel corso dell'anno mediante i 
sistemi di rilevamento e le campagne di misura effettuate; 
b) l'inventario 
aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di 
sorgenti;
c) le informazioni sull'andamento dei parametri 
meteoclimatici;
d) le mappe della concentrazione degli inquinanti in 
relazione al loro andamento nel corso dell'anno ottenute integrando 
eventualmente le misure con le simulazioni modellistiche;
e) la valutazione 
della qualità dell'aria e dei fattori meteoclimatici ed antropici 
coinvolti;
f) la valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle 
sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
g) le 
misure di prevenzione attuate ed un'analisi critica dei risultati conseguiti in 
termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell'aria 
con particolare riferimento alle zone oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 
1 ed a quelle che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza 
di detti provvedimenti (es. aree limitrofe);
h) i programmi di rilevazione 
per l'anno successivo;
i) sulla base delle valutazioni effettuate sub d), e), 
f) e g), l'individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di 
inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal 
fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore.
Allegato 3 - Tipologie dei veicoli per i quali può essere consentita la circolazione
N. 1. - Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 
91/441/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 
94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 
93/59/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 
96/69/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della 
direttiva 97/24/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di 
emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE.
N. 2. - Autoveicoli di tipo 
omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE;
autoveicoli di tipo omologato 
ai sensi della direttiva 94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi 
della direttiva 93/59/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della 
direttiva 96/69/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai 
sensi della direttiva 97/24/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai 
valori di emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE;
autoveicoli 
destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore 
alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 
91/542/CEE
conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I, tabella 
6.2.1, lettera A), della stessa direttiva;
autoveicoli destinati al trasporto 
delle merci e delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di 
tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE
conformi ai valori di 
emissione di cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa 
direttiva;
autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il 
trasporto delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate.
N. 3. 
- Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 
94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 
96/69/CE;
autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di 
massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della 
direttiva 91/542/CEE
conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I, 
tabella 6.2.1, lettera B), della stessa direttiva;
autoveicoli destinati al 
servizio pubblico di linea per il trasporto di persone di massa massima 
superiore alle 3,5 tonnellate.