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Il DPR n. 203 del 24 maggio 1988 fissa il valore limite per il biossido di azoto:
il 98° percentile delle concentrazioni medie di un’ora rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari a 200 µg/mc.

Il DPR n. 203 prevede anche dei valori guida per il biossido di azoto:
il 50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno ha il valore guida di 50 µg/mc;
il 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno ha il valore guida di 135 µg/mc.

Il Decreto Ministeriale 25/11/94 fissa inoltre il livello di attenzione ed il livello di allarme per quanto riguarda il biossido di azoto nelle aree urbane: considerando la media oraria (media delle misure effettuate nell'arco di 1 ora) il livello di attenzione è fissato in 200 µg/mc, mentre il livello di allarme è posto a 400 µg/mc.
Il Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in parte le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive Europee, pone come valore limite orario 200 µg/mc (da raggiungere entro il 2010), come limite annuale 40 µg/mc (anche questo da raggiungere entro il 2010) e come limite annuale per la protezione della vegetazione 30 µg/mc. La soglia di allarme è di 400 µg/mc.

Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti al biossido di azoto, come TLV-TWA, è di 3 ppm, pari a 5,6 mg/mc; come TLV-STEL è di 5 ppm, pari a 9,4 mg/mc (limiti indicati dall’ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti all’ossido di azoto (ossido nitrico), come TLV-TWA, è di 25 ppm, pari a 31 mg/mc (indicato dall’ACGIH).

NB: I livelli di attenzione sono definiti come le concentrazioni di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione, cioè una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio di raggiungere lo stato d’allarme. Lo stato di allarme è definito come uno stato suscettibile di determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario. Gli stati di attenzione o di allarme si raggiungono quando, al termine di un ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento, per uno o più inquinanti, del livello di attenzione o di allarme. Quando questi livelli vengono raggiunti scatta una serie di provvedimenti finalizzata alla difesa della popolazione da eventuali esposizioni a rischio.

caratteristiche
sorgenti
diffusione
effetti sull'uomo
effetti sull'ambiente
 
 
 

DPR 203 24-05-1988

DM 25-11-1994

DM 02-04-2002