Il
DPR n. 203 del 24 maggio 1988 fissa il valore limite per il
biossido di azoto:
il 98° percentile delle concentrazioni medie di un’ora
rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari
a 200 µg/mc.
Il DPR n. 203 prevede anche dei valori guida per il biossido
di azoto:
il 50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate
durante l'anno ha il valore guida di 50 µg/mc;
il 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate
durante l'anno ha il valore guida di 135 µg/mc.
Il
Decreto Ministeriale 25/11/94 fissa inoltre il livello di attenzione
ed il livello di allarme per quanto riguarda il biossido di
azoto nelle aree urbane: considerando la media oraria (media
delle misure effettuate nell'arco di 1 ora) il livello di attenzione
è fissato in 200 µg/mc, mentre il livello di allarme
è posto a 400 µg/mc.
Il
Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in parte
le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive
Europee, pone come valore limite orario 200 µg/mc (da
raggiungere entro il 2010), come limite annuale 40 µg/mc
(anche questo da raggiungere entro il 2010) e come limite annuale
per la protezione della vegetazione 30 µg/mc. La soglia
di allarme è di 400 µg/mc.
Il
limite di sicurezza per i lavoratori esposti al biossido di
azoto, come TLV-TWA, è di 3 ppm, pari a 5,6 mg/mc; come
TLV-STEL è di 5 ppm, pari a 9,4 mg/mc (limiti indicati
dall’ACGIH, American Conference of Governmental Industrial
Hygienists).
Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti all’ossido
di azoto (ossido nitrico), come TLV-TWA, è di 25 ppm,
pari a 31 mg/mc (indicato dall’ACGIH).
NB: I livelli di attenzione sono definiti come le concentrazioni
di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione,
cioè una situazione di inquinamento atmosferico che,
se persistente, determina il rischio di raggiungere lo stato
d’allarme. Lo stato di allarme è definito come
uno stato suscettibile di determinare una condizione di rischio
ambientale e sanitario. Gli stati di attenzione o di allarme
si raggiungono quando, al termine di un ciclo di monitoraggio,
si rileva il superamento, per uno o più inquinanti, del
livello di attenzione o di allarme. Quando questi livelli vengono
raggiunti scatta una serie di provvedimenti finalizzata alla
difesa della popolazione da eventuali esposizioni a rischio.