In
attuazione della Direttiva Europea 2002/3/CE è stato
varato il Decreto Legislativo n.183 del 21 maggio 2004. Questo
Decreto va ad abrogare le varie norme precedenti relativamente
alle prescrizioni sull’ozono e fissa:
i valori bersaglio da conseguire dal 2010;
gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute
umana e della vegetazione;
le soglie di informazione e di allarme, rispettivamente pari
a 180 microgrammi su metrocubo e 280 microgr/mc come media oraria;
i criteri per la classificazione e l'ubicazione dei punti di
campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono;
i criteri per calcolare i punti di campionamento;
i
metodi per misurare i precursori dell'ozono;
gli obiettivi di qualità dei dati;
e infine i vari metodi di riferimento per l'analisi e la modellizzazione
dell'ozono.
La Direttiva 2008/50/CE fissa
come valore obiettivo 120 µg/mc da non superare più
di 25 volte per anno civile come media su tre anni.
Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti all’ozono,
come TLV-TWA, è relazionato all’attività
fisica svolta (in quanto cambiano i volumi di aria inspirata).
I valori indicati dall’ACGIH, American Conference of Governmental
Industrial Hygienists, sono:
per il lavoro pesante, moderato o leggero, ma svolto in un arco
temporale minore di 2 ore il TLV-TWA è posto a 0,2 ppm,
pari a 0,4 mg/mc;
per il lavoro leggero il TLV-TWA è posto a 0,1 ppm, pari
a 0,2 mg/mc;
per il lavoro moderato il TLV-TWA è posto a 0,08 ppm,
pari a 0,16 mg/mc;
per il lavoro pesante il TLV-TWA è posto a 0,05 ppm,
pari a 0,1 mg/mc.