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In attuazione della Direttiva Europea 2002/3/CE è stato varato il Decreto Legislativo n.183 del 21 maggio 2004. Questo Decreto va ad abrogare le varie norme precedenti relativamente alle prescrizioni sull’ozono e fissa:
i valori bersaglio da conseguire dal 2010;
gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione;
le soglie di informazione e di allarme, rispettivamente pari a 180 microgrammi su metrocubo e 280 microgr/mc come media oraria;
i criteri per la classificazione e l'ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono;

i criteri per calcolare i punti di campionamento;
i metodi per misurare i precursori dell'ozono;
gli obiettivi di qualità dei dati;
e infine i vari metodi di riferimento per l'analisi e la modellizzazione dell'ozono.


Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti all’ozono, come TLV-TWA, è relazionato all’attività fisica svolta (in quanto cambiano i volumi di aria inspirata).
I valori indicati dall’ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, sono:
per il lavoro pesante, moderato o leggero, ma svolto in un arco temporale minore di 2 ore il TLV-TWA è posto a 0,2 ppm, pari a 0,4 mg/mc;
per il lavoro leggero il TLV-TWA è posto a 0,1 ppm, pari a 0,2 mg/mc;
per il lavoro moderato il TLV-TWA è posto a 0,08 ppm, pari a 0,16 mg/mc;
per il lavoro pesante il TLV-TWA è posto a 0,05 ppm, pari a 0,1 mg/mc.
caratteristiche
sorgenti
diffusione
effetti sull'uomo
effetti sull'ambiente
 
 
 

DL 183 21-05-2004
e allegati