Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo
1983 fissa il valore limite di concentrazione media nelle 8
ore pari a 10 mg/mc, mentre il valore limite di concentrazione
media nell’arco di 1 ora è pari a 40 mg/mc.
Il
Decreto Ministeriale 25/11/94 fissa inoltre il livello di attenzione
ed il livello di allarme per quanto riguarda il monossido di
carbonio nelle aree urbane: considerando la media oraria (media
delle misure effettuate nell'arco di 1 ora) il livello di attenzione
è fissato in 15 mg/mc, mentre il livello di allarme è
posto a 30 mg/mc.
Il
Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in parte
le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive
Europee, pone come valore limite di media massima giornaliera
10 mg/mc (da raggiungere entro il 2005).
Il
limite di sicurezza per i lavoratori esposti al CO, come TLV-TWA,
è di 25 ppm, pari a 29 mg/mc (limite indicato dall’ACGIH,
American Conference of Governmental Industrial Hygienists).NB:
I livelli di attenzione sono definiti come le concentrazioni
di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione,
cioè una situazione di inquinamento atmosferico che,
se persistente, determina il rischio di raggiungere lo stato
d’allarme. Lo stato di allarme è definito come
uno stato suscettibile di determinare una condizione di rischio
ambientale e sanitario. Gli stati di attenzione o di allarme
si raggiungono quando, al termine di un ciclo di monitoraggio,
si rileva il superamento, per uno o più inquinanti, del
livello di attenzione o di allarme. Quando questi livelli vengono
raggiunti scatta una serie di provvedimenti finalizzata alla
difesa della popolazione da eventuali esposizioni a rischio.
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