Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo
1983 fissa il valore limite di concentrazione media nelle 8
ore pari a 10 mg/mc, mentre il valore limite di concentrazione
media nell’arco di 1 ora è pari a 40 mg/mc.
Il
Decreto Ministeriale 25/11/94 fissa inoltre il livello di attenzione
ed il livello di allarme per quanto riguarda il monossido di
carbonio nelle aree urbane: considerando la media oraria (media
delle misure effettuate nell'arco di 1 ora) il livello di attenzione
è fissato in 15 mg/mc, mentre il livello di allarme è
posto a 30 mg/mc.
Il
Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in parte
le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive
Europee, pone come valore limite di media massima giornaliera
10 mg/mc (da raggiungere entro il 2005).
Come Direttiva Europea bisogna ora fare riferimento alla 2008/50/CE.
Il
limite di sicurezza per i lavoratori esposti al CO, come TLV-TWA,
è di 25 ppm, pari a 29 mg/mc (limite indicato dall’ACGIH,
American Conference of Governmental Industrial Hygienists).NB:
I livelli di attenzione sono definiti come le concentrazioni di
inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione,
cioè una situazione di inquinamento atmosferico che, se
persistente, determina il rischio di raggiungere lo stato d’allarme.
Lo stato di allarme è definito come uno stato suscettibile
di determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario.
Gli stati di attenzione o di allarme si raggiungono quando, al
termine di un ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento,
per uno o più inquinanti, del livello di attenzione o di
allarme. Quando questi livelli vengono raggiunti scatta una serie
di provvedimenti per la difesa della popolazione da eventuali
esposizioni a rischio.
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