Il
DPR n. 203 del 24 maggio 1988 fissa i valori limite per il biossido
di zolfo:
la mediana delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate nell’arco
di un anno ha il valore limite pari a 80 µg/mc;
il 98° percentile delle concentrazioni medie nelle 24 ore
rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari a
250 µg/mc;
la mediana delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate durante
il semestre invernale (1 ott.-31 mar.) ha il valore limite pari
a 130 µg/mc.
Il
DPR n. 203 prevede anche dei valori guida per il biossido di
zolfo:
la media aritmetica delle concentrazioni medie nelle 24 ore
rilevate nell'arco di 1 anno ha il valore guida di 40-60 µg/mc;
il valore medio nelle 24 ore ha il valore guida di 100-150 µg/mc.
Il
Decreto Ministeriale 25/11/94 fissa inoltre il livello di
attenzione ed il livello di allarme per quanto riguarda il
biossido di zolfo nelle aree urbane: considerando la media
delle medie orarie rilevate nell'arco di 24 ore il livello
di attenzione è fissato in 125 µg/mc, mentre
il livello di allarme è posto a 250 µg/mc.
Il
Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in
parte le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive
Europee, pone come valore limite orario 350 µg/mc (da
raggiungere entro il 2005), come limite giornaliero 125 µg/mc
(anche questo da raggiungere entro il 2005) e come limite
annuale per la protezione della vegetazione 20 µg/mc.
La soglia di allarme è di 500 µg/mc.
Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti al biossido
di zolfo, come TLV-TWA, è di 2 ppm, pari a 5,2 mg/mc;
come TLV-STEL è di 5 ppm, pari a 13 mg/mc (limiti indicati
dall’ACGIH, American Conference of Governmental Industrial
Hygienists).
NB:
I livelli di attenzione sono definiti come le concentrazioni
di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione,
cioè una situazione di inquinamento atmosferico che,
se persistente, determina il rischio di raggiungere lo stato
d’allarme. Lo stato di allarme è definito come
uno stato suscettibile di determinare una condizione di rischio
ambientale e sanitario. Gli stati di attenzione o di allarme
si raggiungono quando, al termine di un ciclo di monitoraggio,
si rileva il superamento, per uno o più inquinanti, del
livello di attenzione o di allarme. Quando questi livelli vengono
raggiunti scatta una serie di provvedimenti finalizzata alla
difesa della popolazione da eventuali esposizioni a rischio.