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Il DPR n. 203 del 24 maggio 1988 fissa i valori limite per il biossido di zolfo:
la mediana delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari a 80 µg/mc;
il 98° percentile delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari a 250 µg/mc;
la mediana delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate durante il semestre invernale (1 ott.-31 mar.) ha il valore limite pari a 130 µg/mc.
Il DPR n. 203 prevede anche dei valori guida per il biossido di zolfo:
la media aritmetica delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno ha il valore guida di 40-60 µg/mc;
il valore medio nelle 24 ore ha il valore guida di 100-150 µg/mc.

Il Decreto Ministeriale 25/11/94 fissa inoltre il livello di attenzione ed il livello di allarme per quanto riguarda il biossido di zolfo nelle aree urbane: considerando la media delle medie orarie rilevate nell'arco di 24 ore il livello di attenzione è fissato in 125 µg/mc, mentre il livello di allarme è posto a 250 µg/mc.

Il Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in parte le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive Europee, pone come valore limite orario 350 µg/mc (da raggiungere entro il 2005), come limite giornaliero 125 µg/mc (anche questo da raggiungere entro il 2005) e come limite annuale per la protezione della vegetazione 20 µg/mc. La soglia di allarme è di 500 µg/mc.

Come Direttiva Europea bisogna ora fare riferimento alla 2008/50/CE.



Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti al biossido di zolfo, come TLV-TWA, è di 2 ppm, pari a 5,2 mg/mc; come TLV-STEL è di 5 ppm, pari a 13 mg/mc (limiti indicati dall’ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

NB: I livelli di attenzione sono definiti come le concentrazioni di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione, cioè una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio di raggiungere lo stato d’allarme. Lo stato di allarme è definito come uno stato suscettibile di determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario. Gli stati di attenzione o di allarme si raggiungono quando, al termine di un ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento, per uno o più inquinanti, del livello di attenzione o di allarme. Quando questi livelli vengono raggiunti scatta una serie di provvedimenti finalizzata alla difesa della popolazione da eventuali esposizioni a rischio.
caratteristiche
sorgenti
diffusione
effetti sull'uomo
effetti sull'ambiente
 
 
 

DPR 203 24-05-1988

DM 25-11-1994

DM 02-04-2002